Roma – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per i natanti da diporto e le moto d’acqua utilizzate ai fini di locazione o noleggio e i natanti utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee da centri di immersione subacquea, circoli e associazioni.
Il decreto, annunciato dal ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini, è uno dei provvedimenti attuativi della riforma del Codice della nautica da diporto, che ha stabilito l’introduzione di una normativa unica nazionale dedicata all’uso commerciale dei natanti. Ed è così spiegato da Liguria Nautica.
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Innanzitutto vengono semplificate le procedure amministrative con l’autorità marittima o della navigazione interna, che ora richiedono una semplice comunicazione, che non deve più essere ripresentata annualmente salvo il caso di variazioni all’elenco delle unità o cessazione, dalla cui data può avere inizio l’attività imprenditoriale.
Viene uniformato il titolo richiesto per la conduzione professionale delle unità adibite a noleggio e quelle in appoggio alle immersioni subacquee, per le quali è necessaria la maggiore età e la patente nautica (cat. A). Per i non patentati che prendono in locazione un natante “esente”, è prevista la spiegazione al cliente di istruzioni essenziali per la navigazione, con indicazioni per immagini sul governo della barca, l’entrata e l’uscita dai porti, i limiti di velocità e le precedenze.
Per la trasparenza, i contratti di locazione o di noleggio sono redatti per iscritto e conservati a bordo, salvo che per i piccoli natanti a remi, derive a vela e moto d’acqua, che possono essere locati da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
LOCAZIONE
L’operatore commerciale ha l’obbligo di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste, e di illustrare al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio.
Previsti anche obblighi per il cliente, che non può cedere il natante in sublocazione o impiegarlo per lo sci nautico. È inoltre tenuto a utilizzare l’unità con la massima diligenza e “ad assumere – recita il decreto – comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti”.
NOLEGGIO
Allo stesso modo, l’operatore commerciale del noleggio è tenuto a mantenere l’unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti. Anche per i natanti è ora possibile sottoscrivere un contratto con uno o più clienti noleggiatori, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne.
SUBACQUEA
Gli operatori della subacquea devono tenere un registro vidimato sul quale riportano l’identificativo del natante impiegato in appoggio alle immersioni, l’indicazione del conduttore, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, oltre al piano di immersione e al numero dei partecipanti.
“Si tratta di un altro tassello attuativo della riforma del Codice della nautica – ha commentato il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi – per snellire e ammodernare il nostro settore, obiettivo al quale continuiamo a lavorare senza sosta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità sostenibile. Fra le tante novità ottenute, considero l’introduzione delle istruzioni minime di navigazione per i non patentati una grande iniziativa culturale e a favore della sicurezza e ho invitato i nostri soci a diffonderle anche quando vendono le unità più piccole“.