Sentenza della Corte di Giustizia: il rappresentante doganale non risponde in solido dell’Iva all’importazione. Il punto con l’avv. Davide Magnolia Studio legale LCA

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Lussemburgo – Genova – L’avvocato Davide Magnolia propone all’attenzione degli operatori l’approfondimento del suo Studio Legale LCA (Milano-Genova-Treviso-Dubai) sulla recente, rilevante, sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (depositata ieri) che ha stabilito il principio secondo cui lo Spedizioniere che opera in rappresentanza indiretta non è co-responsabile con l’importatore dell’IVA all’import.  Ecco il testo dell’approfondimento.

 

La Corte di Giustizia, con l’importantissima sentenza C714/20 depositata ieri, ha definitivamente chiarito che il rappresentante doganale indiretto è debitore, in solido con l’importatore, unicamente dei dazi doganali dovuti per la merce e non anche dell’Iva all’importazione.
La vicenda trae origine da diversi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle dogane italiana non soltanto agli importatori, ma anche allo spedizioniere
che aveva operato in rappresentanza indiretta. A seguito di indagini, infatti, l’Ufficio aveva ritenuto che le lettere di intento allegate alle dichiarazioni di importazione non fossero attendibili, in quanto le società non avrebbero avuto la qualifica di esportatori abituali, non avendo effettuato operazioni utili alla costituzione del plafond.
Per questo motivo, il dichiarante è stato considerato responsabile solidale con riferimento alla pretesa relativa all’IVA all’importazione, sull’assunto secondo cui
tale imposta rappresenterebbe un dazio doganale.
Con riferimento alla nozione di “obbligazione doganale”, la stessa è definita all’art. 5, punto 18 del Reg. UE 952/2013 (CDU) come l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore.
Il debitore, ai sensi dell’art. 77, par. 3 del CDU, è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta
la dichiarazione in dogana (i.e. l’importatore).

Tali norme, pertanto, escludono dalla definizione di “obbligazione doganale” le misure di fiscalità nazionale ancorché riscosse all’atto dell’introduzione nel territorio unionale della merce, come l’IVA all’importazione, la quale non fa parte dei dazi dovuti all’importazione (cfr. anche Corte di Giust., 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland scarl e 29 luglio 2010, C-248/09, Pakora Pluss).
Di conseguenza, la Corte di Giustizia, con la sentenza in esame, ha chiarito che “per quanto riguarda il pagamento dell’Iva all’importazione, non può essere affermata (…) la responsabilità del rappresentante doganale
indiretto, in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta”.
A identiche conclusioni sono giunti i giudici unionali, interpretando la medesima fattispecie alla luce dell’art. 201 della direttiva Iva. È, infatti, consentito agli
Stati membri prevedere che il rappresentante indiretto sia anche responsabile per l’Iva dovuta in dogana, ma le disposizioni nazionali che estendono tale responsabilità solidale devono essere chiare e precise, nel rispetto del principio della certezza del diritto.

La Corte di Giustizia ha, pertanto, concluso affermando che “non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”.

Tale orientamento unionale conferma l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale non solo ha riconosciuto che l’Iva all’importazione non rappresenta un dazio doganale, ma ha altresì ha codificato il principio di diritto secondo il quale “l’autore della dichiarazione doganale non risponde del mancato versamento dell’imposta” (Cass., 23674/2019 e Cass., 29195/2019).
Infine, si ricorda che anche l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto quale debitore dell’imposta il solo effettivo proprietario della merce e non anche l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto (Risposta a interpello 4/2020).

 

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