Nuova diga foranea di Genova, altro ostacolo superato: sul Rina il Consiglio di Stato annulla il Tar

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Genova – Il Consiglio di Stato ha annullato in appello la decisione del Tar Liguria sul ricorso del secondo classificato per l’aggiudicazione da parte di Rina Consulting per la parte di project management, direzione lavori, controllo qualità e coordinamento sicurezza per la nuova diga foranea di Genova.

Questo il testo della nota con la quale il Rina stesso ha diffuso e commentato la notizia: “Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato che riconosce che Rina Consulting ha dimostrato di possedere il requisito di fatturato nel settore attinente le attività in gara. Siamo lieti di vedere riconosciuta, inoltre, l’insussistenza di un conflitto di interessi nello svolgimento delle attività da parte di Rina, vista anche la governance che regola le varie attività delle società operative del gruppo. Siamo pronti a collaborare con l’amministrazione ai fini del completamento della procedura di gara secondo quanto previsto dal Consiglio di Stato. Come in passato, la nostra priorità è lavorare, supportando la stazione appaltante, su un progetto individuato dal Pnrr come strategico e quindi importante non solo per la città di Genova, ma per l’intero Paese”.

E questa la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: “Con la decisione che annulla quella di primo grado emessa dal Tar Liguria sul ricorso presentato dal secondo classificato Progetti Europa & Global Spa, il massimo organo di giustizia amministrativa ha confermata la validità e correttezza delle verifiche effettuate dall’Autorità di sistema Portuale rispetto al requisito del fatturato globale per servizi analoghi richiesto dalla gara. In particolare, si legge nella sentenza che l’Autorità aveva ben presente che, ai sensi dell’allegato XVII al d.lgs. n. 50 del 2016, per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria, con riferimento al cosiddetto fatturato globale e quello specifico, tra i documenti utilizzabili è ricompresa la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico. Il Collegio ha inoltre stabilito, in conformità a quanto previsto in sede di gara, che l’Adsp rinnovi l’istruttoria relativa al solo possesso in capo all’aggiudicataria del requisito del contratto di punta, attività che sarà immediatamente svolta dagli uffici dell’Ente”.

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