Torino – L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato la misura del contributo per il funzionamento per il 2025, pari allo 0,45 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera.
La misura del contributo è diminuita rispetto all’anno 2024 che era pari allo 0,5 per mille del fatturato rilevante. Quest’anno, il versamento non è dovuto per le contribuzioni inferiori a 3.150 euro (in precedenza 2.500 euro).
I settori chiamati al pagamento sono i seguenti:
a)
gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d)
servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f)
servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
Come è noto, il settore dell’autotrasporto merci in applicazione dell’art. 20 del D.L. 104/2023 non è più soggetto alle competenze e alla contribuzione nei confronti dell’ART ed è stato richiamato nelle premesse.
Rispetto al 2024, i soggetti tenuti al pagamento sono rimasti gli stessi.
2
La delibera specifica alcune esclusioni di ricavi per determinare la base imponibile su cui calcolare il contributo.
Entro il 15 maggio le imprese dei settori summenzionati con fatturati superiori a 7 milioni di euro (in precedenza 5 milioni di euro) devono presentare apposita dichiarazione all’ART in via telematica attraverso il portale dell’Autorità. La dichiarazione è dovuta indipendentemente dal fatto che la base imponibile ai fini del contributo possa essere inferiore alla soglia di 7 milioni. Le voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto; nel caso di imprese con fatturati superiori a 20 milioni di euro (in precedenza 10 milioni di euro) che abbattono la base imponibile di oltre il 20 per cento, oltre al prospetto, va presentata un’attestazione sottoscritta, a scelta dell’impresa, dalla società di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto. Si rammenta che, mentre il mancato o parziale pagamento del contributo comporta solo l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, la mancata dichiarazione è sanzionabile.
Il pagamento va effettuato in due rate: i due terzi del dovuto entro il 15 maggio e il restante terzo entro il 31 ottobre.





