Roma – I giudici della Corte Costituzionale hanno bocciato le modifiche alla legge 84/1994 che avevano semplificato le procedure di approvazione dei DPSS.
Con ciò hanno ripristinato di fatto, le valutazioni preventive di tipo paesaggistico e le procedure autorizzative delle Regioni. Le modifiche introdotte erano finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure di approvazione dei DPSS che ora torneranno a occupare le scrivanie di soprintendenze ed uffici regionali.
Le modifiche introdotte erano finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure di approvazione dei DPSS.
Scrive su Ship Mag Giovanni Roberti tra l’altro e “in particolare – ricordano i giudici – nella funzione rimessagli di individuazione e delimitazione dell’ambito portuale e delle sue sotto aree (portuali, retroportuali, interazione porto-città e collegamenti infrastrutturali), tale documento finisce per stabilire ciò che è di competenza pianificatoria dell’AdSP (aree portuali e retroportuali) e ciò che spetta alla pianificazione di comune, regione e altri enti competenti (interazione porto-città e collegamenti infrastrutturali). Nell’esercizio di tale rilevante funzione programmatoria – ferme le previsioni sulla adozione da parte dell’AdSP e sul parere del comune – non si può, allora, prescindere da uno strumento collaborativo tra Stato e regioni, quale l’intesa, nella fase di approvazione”.
“La conclusione risulta in linea con la sentenza n. 261 del 2015 con cui questa Corte ha stabilito la necessità di adozionein sede di Conferenza Stato-regioni del documento di strategia nazionale della portualità e logistica (PSNPL), con il quale, va ricordato, il DPSS deve essere coerente (art. 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994, come novellato dal d.l. n. 121 del 2021, come convertito)”.
“Il timore che l’intesa per il DPSS porti a lentezze procedurali e al rischio di paralisi deve superarsi con la previsione di un termine per la sua formazione e con il meccanismo di superamento del mancato accordo, entrambi mutuabili dalle previgenti disposizioni, salva ovviamente una diversa ed eventuale disciplina che il legislatore intendesse adottare”.
Fonte: Ship Mag con il testo della sentenza.