Roma – Con la Circolare Agenzia delle Dogane n. 3/D del 07.03.2025 l’ADM chiarisce la decorrenza delle nuove sanzioni introdotte dal D.Lgs. 141/2024 soffermandosi sull’art. 7 c.3 che stabilisce che le nuove sanzioni trovano applicazione solo per le violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il dubbio interpretativo sorto riguarda l’applicazione del principio del favor rei, secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, dovrebbe essere applicata retroattivamente la norma più favorevole al contribuente, salvo che non vi sia un provvedimento definitivo. Poiché la disposizione in commento prevede la decorrenza della nuova disciplina ex nunc, costituisce una deroga implicita al principio del favor rei, poiché esclude l’applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli introdotte.
Pertanto, le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 141/2024 restano soggette ai regimi sanzionatori precedenti, senza possibilità di beneficiare delle nuove disposizioni più favorevoli.
La circolare richiama a sostegno di questa interpretazione la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, che ha affrontato una questione analoga in riferimento al D.Lgs. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio tributario.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità della deroga al principio del favor rei, prevedendo la possibilità della irretroattività delle sanzioni più favorevoli. Secondo la Cassazione, infatti, tale scelta sarebbe giustificata dal “contesto di riforma complessiva del sistema sanzionatorio tributario”, che richiede un periodo di “tempo per l’attuazione dell’intero ripensamento dell’impianto sanzionatorio…”.
Pertanto, alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2024, restano applicabili i regimi sanzionatori previsti pro-tempore dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) e dal D.lgs. 504/95: ciò, in osservanza del principio di irretroattività delle sanzioni introdotte dal medesimo D.lgs. 141/2024 (ancorché più favorevoli), sancito dalla Suprema Corte di Cassazione.