Roma – Accolto dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione il ricorso di Confindustria Nautica, Assomarinas e Assonat, su quanto deciso dal Consiglio di Stato per le concessioni demaniali.
Spiega in una nota Confindustria Nautica che “proprio questa sentenza di merito è stata oggetto del ricorso presentato dalle associazioni della nautica, contestando il diniego della giurisdizione, per avere ritenuto inammissibili i loro interventi; l’eccesso di potere (riferibile sia alla sentenza impugnata, sia a quella dell’Adunanza Plenaria) per avere travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa e invaso la sfera sia del potere legislativo sia di quello amministrativo.
Anzi, entrambe le pronunce – secondo Confindustria Nautica e Assonat – si sono spinte oltre, usurpando le attribuzioni dei poteri legislativo ed esecutivo nella valutazione della scarsità delle risorsa naturale – che è il requisito necessario all’applicazione della direttiva Bolkestein – sia introducendo una norma di diritto transitorio con la previsione di termini diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale, nonché di un termine per l’indizione delle gare, formulando, infine, anche i principi ad esse applicabili.
La Cassazione, in accoglimento del primo motivo di Confindustria Nautica e Assonat, nel quale è ritenuto assorbito anche il secondo motivo del ricorso, ha cassato la sentenza 4072/2022 depositata il 23/05/2022 e l’ha rinviata al Consiglio di Stato.
Ha commentato il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi: “E’ questa una seconda vittoria, ancora più rilevante di quella ottenuta dalle associazioni balneari del dicembre scorso, poiché in questo caso abbiamo impugnato la sentenza di merito che aveva dato applicazione ai criteri che fin da subito abbiamo ritenuto erronei e fuorvianti”.
La nota dei Confindustria Nautica conclude con questo richiamo: “L’ulteriore censura rispetto alle decisioni del Consiglio di Stato deve far riflettere la politica cui, in particolare per la nautica da diporto, chiediamo di riconoscere quanto stabilito dalla stessa Direttiva Bolkestein e cioè la non applicabilità alla portualità turistica”.