Roma – Il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha stabilito i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativi ai transiti del 2024 da parte delle imprese di trasporto merci.
La delibera CCAA è la n.1 del 16.4.2024 pubblicata su G.U. n.108 del 12.5.2025, in base alla quale possono presentare istanza di riduzione le imprese di autotrasporto merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e in conto proprio titolari di licenza, loro cooperative e
consorzi, nonché imprese in conto terzi e in conto proprio appartenenti ad altri Stati UE.
Da quest’anno è stato previsto che possono accedere agli sconti anche i veicoli immatricolati fuori dall’Unione Europea, a condizione che dispongano del titolo abilitativo al transito sul territorio italiano (autorizzazioni CEMT o bilaterali) e appartengano a cooperative o consorzi italiani o comunitari.
Per poter presentare domanda è necessario aver sostenuto un costo in pedaggi pari almeno a 200 mila euro. Nel caso di adesione a consorzi e cooperative l’istanza di riduzione deve essere effettuata dall’organismo collettivo con riferimento al fatturato globale.
Le domande devono essere presentate a pena di inammissibilità in via telematica accedendo alla sezione “Pedaggi” del sito dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) e secondo i termini indicati di seguito.
Prenotazione della domanda: dalle ore 9.00 di martedì 3 giugno fino alle ore 14.00 di lunedì 9 giugno.
Presentazione della domanda: dalle ore 9.00 di lunedì 23 giugno (inserimento dei dati relativi alla fino alle ore 14.00 di martedì 22 luglio.
Si segnala che nella sezione “Manuale utente impresa” è specificato che la sezione “Pedaggi” elabora i dati in maniera asincrona; pertanto, il termine ultimo per l’inserimento della domanda è il 21 luglio 2025, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio 2025 è valido per la sola firma ed invio della domanda.
La percentuale della riduzione è diversificata in base ai diversi scaglioni di fatturato globale annuo e alla classe ecologica dei mezzi; può raggiungere al massimo il 13 per cento per volumi di pedaggi oltre 5 milioni di euro e veicoli di categoria Euro 6 e superiori o ad alimentazione alternativa. Fermo restando il suddetto limite, alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) spetta un’ulteriore riduzione del 10 per cento.
I ristorni sono riconosciuti sui pedaggi pagati con la riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli ecologici di categoria Euro V e superiore, ovvero ad alimentazione alternativa o elettrica, appartenenti alle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni,
autocarri, autotreni e autoarticolati) se il sistema di classificazione è basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli, ovvero alle classi 2, 3 o 4 se il suddetto sistema è volumetrico.
Qualora l’ammontare delle riduzioni richieste risulti superiore alle risorse disponibili, pari attualmente a 140 milioni di euro, il Comitato Centrale dell’Albo provvederà a rideterminare le percentuali di riduzione.