Confetra e la risposta del Governo all’aumento dei prezzi dei carburanti

Roma – Confetra interviene in relazione al progressivo aumento dei prezzi dei carburanti.

Aumento dovuto alla guerra in Iran e alle conseguenti limitazioni del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz (snodo sensibile per il mercato energetico globale per il passaggio di un quinto della produzione petrolifera mondiale), in relazione al quale il Governo ha approvato alcune misure temporanee al fine di raffreddare la corsa dei prezzi dei carburanti.

Oltreché prevedere l’istituzione di un sistema di controllo straordinario sui prezzi dei carburanti rafforzando sia la vigilanza lungo tutta la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti sia le sanzioni contro eventuali speculatori, si illustrano di seguito le misure adottate a favore delle imprese del settore.

  • È stata disposta per 20 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento (quindi fino al 7 aprile prossimo) la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa attraverso la riduzione della aliquota di accisa nella misura di: – 20 centesimi al litro per benzine e gasolio (da 672,90 euro a 472,90 euro per mille litri); – 10 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 euro per mille Kg a 167,77 euro per mille Kg).
  • È stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026 per il riconoscimento di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a favore delle imprese di autotrasporto merci aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonn iscritte all’Albo Autotrasportatori (art.24-ter, c.2, lett. a) del DLGS n.504/1995). A tal fine entro i prossimi trenta giorni con relativo decreto interministeriale MIT MEF-MASE saranno stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse. Tale contributo, a cui non si applicherà il limite di fruizione di 250.000 euro previsto dall’art.1 c.53 della L.n.244/2007 (Legge finanziaria 2008), sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 2026. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma a condizione che tale cumulo non ecceda i costi sostenuti.
  • È stato previsto che fino al 30 giugno 2026 l’aggiornamento delle tabelle contenenti i “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto” ai sensi della Legge n.190/2014 (per la determinazione del corrispettivo in caso di contratti di trasporto conclusi in forma non scritta ai sensi dell’art.6 del DLGS n.286/2005) avverrà con cadenza mensile, invece che trimestrale, relativamente alla sola componente del costo del gasolio.

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